Con messaggio numero 6509 dell'8.08.2014, l'Inps ribadisce quanto già affermato nella circolare numero 70 del 2007 e sette ovvero che "in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l’ipotesi di denuncia a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate dai datori di lavoro in nome e per conto dell’Istituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CIG, CIGS, ecc.) e/o di misure compensative".
"Nelle ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l’obbligo di richiedere l’intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l’importo.