Il contratto di lavoro deve corrispondere alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.
Ai fini della eventuale verifica non rileva il nomen iuris riportato in contratto.
.Il contratto di lavoro deve corrispondere alle effettive modalità di svolgimento della prestazione.
Ai fini della eventuale verifica non rileva il nomen iuris riportato in contratto.
.Non può essere considerato infortunio in itinere, l’infortunio di un lavoratore che utilizzava la propria vettura in situazione in cui avrebbe potuto utilizzare altri mezzi.
L'infortunio "in itinere" occorso utilizzando un proprio mezzo di trasporto (o mezzo diverso dai mezzi pubblici) può essere riconosciuto quando detto utilizzo risulto necessario.
Il datore di lavoro è responsabile penalmente dell’infortunio causato da attrezzature pericolose per i lavoratori lasciate da precedenti società presenti nell’appalto qualora non abbia provveduto a rimuoverle.
.Nel caso di specie, non è perfezionato il sinallagma relativo al rapporto di lavoro in base al quale se non c'è prestazione lavorativa non possono essere pretese le relative retribuzioni. L'assenza di sinallagma può essere superata solo da fonti normative.
.L’omessa, tardiva o infedele denuncia mensile all’Inps di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, sebbene registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva.
Grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la sua buona fede e la mancanza dell’intento fraudolento.
"Il soggetto che svolge una collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditivià e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente e da una continuità della prestazione, perde lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria. Viene meno quindi il diritto all’indennità di disoccupazione o mobilità mobilità."
.Con Decreto 20 giugno 2014, pubblicato in G.U. n. 236 del 10 ottobre 2014 il Ministero del Lavoro è istituito il «Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilita’, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo» quale prosecuzione della gestione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale del credito cooperativo già’ istituito presso l’INPS.
.In base alla bozza del provvedimento legislativo, nel periodo tra il 1 marzo 2015 e il 30 giugno 2018 i lavoratori dipendenti del settore privato potranno chiedere l'erogazione del maturando TFR.
Possono fare richiesta tutti i lavoratori del settore privato che abbiano almeno sei mesi di anzianità di servizio .
Sono esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo.
La scelta è irrevocabile fino al 30 giugno 2018.
Il TFR erogato sarà una " integrazione della retribuzione". Pertanto sconterà la tassazione ordinaria anziché la tassazione separata.
.In base alla bozza del provvedimento legisativo, i datori di lavoro, che nel corso del 2015 assumeranno lavoratori a tempo indeterminato, potranno beneficiare di uno sgravio contributivo fino al limite di € 8060,00 annui.
Non si tratta quindi di un esonero totale, ma di uno sgravio limitato, pur considerando che spesso il limite di € 8060,00 sarà sufficiente ad abbattere totalmente i contributi.
Lo sgravio non è concesso:Con sent. n. 21093 del 7 ottobre 2014, ha confermato l'orientamento maggioritario per il quale è legittimo licenziare per giusta causa il lavoratore assente giustificato per malattia, il quale, durante l'assenza coperta da certificato medico, svolga altra attivtà lavorativa incompatibile con il proprio stato di salute.
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