Monthly Archives: ottobre 2015
Corte di Cassazione – rifiuto di trasformazione del rapporto in part time – legittimità – sent. 21875/15
Anche in situazione di crisi aziendale il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo peno a part time non costituisce valido motivo di licenziamento.
La Suprema Corte conferma i contenti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015, secondo i quali il mancato consenso del lavoratore alla modifica del proprio regime orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
.Corte di Cassazione -Jobs Act – Contratto a termine – conversione – sent. 21266 del 20 ottobre 2015
La Suprema Corte ha precisato riconosciuto che l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 può essere applicato ai soli contratti a termine stipulati dopo il 25 giugno 2015.
Per i contratti stipulati prima del 25.06.2015, e per i quali è pendente un giudizio, si applica il regime di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, della legge 183/2010.
.Corte di Cassazione – Licenziamento disciplinare – sentenze 20540 – 20545 – del 13 ottobre 2015
Con le sentenze in parola, la Suprema Corte riprende il tema del "fatto contestato" ribadendo che qualora il esso presupponga anche un elemento psicologico (elemento non materiale), questo diventa parte integrante del fatto e soggetto ad accertamento.
Tale interpretazione deve essere tenuta in considerazione anche con riferimento al contratto di lavoro a "tutele crescenti”: ai fini del licenziamento, il fatto materiale sussiste quando ha rilevanza giuridica ed è illecito.
.INPS – Compatibilità e cumulabilità dei compensi da lavoro accessorio con prestazioni di sostegno al reddito – Mobilità – Naspi – Disoccupazione agricola – CIG
Compatibilita' e Cumulabilità con prestazioni di sostegno al reddito
L'art. 48 del D.Lgs. n 81/2015 citato stabilisce che prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese, “in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile, anche essi rivalutati, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.”