FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL’ART. 2 L. 297/82 (TFR E CREDITI DI LAVORO) - FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL’ART. 5 D.LVO 80/92 (POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE)
DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA
.FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL’ART. 2 L. 297/82 (TFR E CREDITI DI LAVORO) - FONDO DI GARANZIA DI CUI ALL’ART. 5 D.LVO 80/92 (POSIZIONE PREVIDENZIALE COMPLEMENTARE)
DOCUMENTI DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DOMANDA
.Il dipendente è risarcibile per il danno biologico provocatogli a causa dell’emarginazione lavorativa.
.Con sentenza n. 8236 dello scorso 26 aprile, la Cassazione ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore per aver, durante l’orario di lavoro, eseguito attività per conto proprio, fuori della postazione di lavoro senza alcun permesso e utilizzando attrezzature sulle quali non era stato addestrato.
.Detrazione per il coniuge Riconoscimento a favore delle unioni civili della detrazione per coniuge a carico previsto dall’articolo 12, comma 1, lettere a) e b) del Tuir a condizione che il congiunto abbia un reddito lordo annuo complessivo non superiore a 2.840,51 euro;
L’assegno di separazione Applicabile alle unioni civili la deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogante dell’assegno di mantenimento per il coniuge in conseguenza di separazione. Queste erogazioni rientrano nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Welfare aziendale Estensione delle agevolazioni in tema di servizi di istruzione, ricreazione,.
In caso di licenziamento per giustificato motivo (nel caso avvenuto entro un anno dalle pubblicazioni di matrimonio), l’obbligo di repechage viene meno nel caso in cui le mansioni siano di carattere inferiore e non omogenee rispetto alle competenze professionali.
Cassazione Sez. Lav. sentenza-n.-9467-del-2016 http://www.carlorigottisrl.it/codice-del-lavoro/licenziamento-individuale-normativa/.Per poter beneficiare delle regole previste per i coniugi, il dipendente deve produrre al datore di lavoro un certificato attestante l'unione civile.
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