Esodati in pensione anche se hanno ripreso a lavorare
Il tribunale di Perugia ribadisce il rango di fonte secondaria del decreto ministeriale 1 giugno 2012, con il quale era stato introdotto il requisito dell’assenza di “successiva rioccupazione” per la richiesta del trattamento di quiescenza a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di accordo collettivo e o individuale incentivato.
In considerazione della diversa forza degli atti normativi , il Giudice adito riconosce il diritto all’accesso alla pensione ad un lavoratore che dopo le dimissioni incentivate aveva trovato un nuovo impiego. Il tribunale sostiene che i requisiti da prendere in considerazione sono quelli stabiliti dalla norma primaria (DL. 201/11) ovvero:
età anagrafica- requisito contributivo – cessazione del rapporto di lavoro per effetto di accordo collettivo che individuale di incentivo all’esodo.