Nei contratti a termine i part-time si computano in proporzione all’orario
In risposta ad un quesito, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere 2/2014, ritiene che le locuzioni “contratti” e “lavoratori”, utilizzate nel D.L. n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014 contenente la nuova disciplina del lavoro a termine, debbano intendersi come sinonimi.
Per questo motivo e considerato che nella circolare 18 del 2014 del Ministero del Lavoro non vi sono indicazioni contrarie, la Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro ritiene che i part-time a termine debbano essere computati in proporzione all’effettivo orario svolto.
Ad esempio, due lavoratori part-time a tempo determinato con una percentuale oraria del 50% equivalgono ad un lavoratore a tempo determinato ai fini del calcolo del limite massimo del 20% dell’organico.