Min.Lavoro – Garanzia Giovani – incentivo per assunzioni dal 3 ottobre 2014
Con il Dercreto Direttoriale n. 1709 dell’8.08.2014, il Ministero prevede quanto segue.
L’Inps è individuato quale organismo intermedio per l’attuazione e la gestione degli incentivi previsti dal decreto.
I destinatari dell’incentivo sono i datori di lavoro che senza essere obbligati assumono giovani registrati al “programma operativo nazionale iniziativa occupazione giovani”.
Al “programma” possono essere ammessi i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni – con l’obbligo scolastico assolto se minorenni – non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.
Tipologie contrattuali incentivate
L’incentivo è riconosciuto:
- per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche in somministrazione,
- assunzioni a tempo determinato, anche in somministrazione, la cui durata sia inizialmente prevista per un periodo pari o superiore a 6 mesi,
nonché
- per lavoro a tempo parziale con orario pari o superiore al 60% dell’orario normale di lavoro;
- per assunzioni come socio lavoratore di cooperative, con contratto di lavoro subordinato.
L’incentivo è escluso per:
- contratto di apprendistato,
- lavoro domestico,
- lavoro intermittente,
- lavoro ripartito,
- lavoro accessorio,
- assunzioni a scopo di somministrazione qualora l’agenzia somministrate fruisca, in relazione alla medesima assunzione, di remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro, nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” o altri programmi a finanziamento pubblico.
Importi
L’importo dell’incentivo è schematizzato nell’allegato 2 del decreto.
In caso di lavoro a tempo parziale l’incentivo è proporzionato alla percentuale part-time.
Nel caso in cui si sia beneficiato dell’incentivo per un contratto a termine e questo venga trasformato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà beneficiare degli incentivi previsti per i contratti a tempo indeterminato, deducendo l’importo da percepito.
Non sono previsti incentivi ulteriori in caso di rinnovi o proroghe del contratto termine.
Fruizione dell’incentivo:
-
per i contratti a termine di durata inferiore a 12 mesi, l’incentivo è fruibile in sei quote mensili di pari importo;
-
per i contratti a termine di durata pari o superiore a 12 mesi e per i contratti a tempo indeterminato l’incentivo è fruibile in 12 quote mensili di pari importo.
In caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro, l’incentivo sarà proporzionato alla durata effettiva del rapporto.
Per i contratti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’incentivo non è corrisposto in relazione agli eventuali periodi di disponibilità; le quote di incentivo non corrisposte in relazione ai periodi di disponibilità non possono essere recuperate in periodi successivi.
Ammissione all’incentivo
I datori di lavoro devono inoltrare istanza preliminare di ammissione all’Inps, esclusivamente in via telematica, indicando i dati relativi all’assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità che saranno definite dall’Inps con futuro provvedimento.