Entro il 31 gennaio la comunicazione dei lavoratori somministrati
Entro il 31 gennaio i datori di lavoro devono comunicare alle RSU-RSA o alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti i contratti di somministrazione riferiti al 2014.
La comunicazione
- La mancata o tardiva comunicazione comporta l’applicazione della sanzione da € 250,00 a € 1250,00 (art. 18, comma 3bis, D. Lgs. n. 276/03).
- La responsabilità della violazione ricade esclusivamente sull’utilizzatore dei lavoratori somministrati.
- Il termine del 31 gennaio può essere modificato attraverso disposizioni specifiche dei contratti collettivi:
La comunicazione è disciplinata dall’articolo 24, comma 4, lett.d), del D.Lgs. n. 276/03.
In base alla disposizione richiamata, l’utilizzatore deve comunicare “alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ogni 12 mesi, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero e i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati”.
Ulteriori adempimenti
In caso di utilizzo di lavoratori somministrati, bGli utilizzatori devono comunicare ai medesimi destinatari in via preventiva il numero dei lavoratori somministrati e il motivi che giustificano il ricorso alla somministrazione. Solo in caso di motivate ragioni d’urgenza, la comunicazione può essere posticipata ed effettuata nei cinque giorni successivi la stipula del contratto di somministrazione.
Ricordiamo che i lavoratori somministrati devono essere indicati sul libro unico del lavoro.
Contratti di somministrazione e contratti a termine: ipotesi sanzionatorie
Ricordiamo che, ai sensi per gli effetti del D.L. n. 34/14, in caso di mancato rispetto dei limiti numerici previsti per i contratti a termine, sono previste le seguenti sanzioni:
- 20% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni moltiplicata per la durata del rapporto di lavoro, per un solo lavoratore;
- 50% della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a 15 giorni moltiplicata per la durata del rapporto di lavoro, se i lavoratori in eccesso sono più di uno.
I lavoratori in somministrazione concorrono alla determinazione del numero dei dipendenti in eccesso.