Sgravio contributivo – Fusione per incorporazione – Prosecuzione
….Omississ …per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (cfr. ML interpello n. 20/2010). Con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall’art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti ab origine legittimanti la fruizione dello stesso. Alla luce delle osservazioni svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene pertanto che il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell’esonero contributivo già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell’anno 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.