Malattia professionale – Misure di sicurezza – Prova liberatoria – Corte di Cassazione Sent. 22615/2015
In caso di malattia professionale conseguente a inosservanza dell’obbligo di applicare le misure di sicurezza (inteso in senso generico), è il datore di lavoro che deve fornire la prova liberatoria.
La Cassazione ha rilevato che in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’articolo 2087 del codice civile, ai sensi dell’articolo 1218 del codice civile è il datore di lavoro che deve provare la non imputabilità a suo carico.