Maternità – Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4. Modifica degli artt. 16 e 26 T.U. in materia di congedo di maternità in caso di parto prematuro e sospensione del congedo in caso di ricovero del bambino. Modifica dell’art. 24 T.U. in materia di conservazione del diritto all’indennità di maternità. Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni contabili.
INPS – Circolare n. 69 del 28 aprile 2016
D. Lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, articoli 2, 3 e 4
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo Unico – artt. 16 e 26 T.U.
La circolare fornisce istruzioni in ordine all’indennità di maternità per i giorni ulteriori rispetto ai 5 mesi riconosciuti nei casi di parto molto prematuro ex art. 16 T.U., come modificato alla lett. d). Le istruzioni riguardano sia il conguaglio delle indennità anticipate dai datori di lavoro sia i casi residuali di pagamento diretto. Sono altresì fornite istruzioni per l’accreditamento della contribuzione figurativa ai fini pensionistici, sia per i lavoratori del settore privato che per i lavoratori del settore pubblico, e indicazioni operative per il monitoraggio della spesa ed il regime fiscale della prestazione.
La circolare fornisce, inoltre, istruzioni operative per il pagamento delle indennità, nei casi di sospensione del congedo post partum per ricovero del neonato o del bambino adottato o affidato.
E’ confermato infine il diritto della lavoratrice licenziata per colpa grave di conservare l’indennità di maternità oltre la data del licenziamento (art. 24 T.U.).