Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato – art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 – Interpello n. 17, del 20.05.2016
” …….appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme restando le ulteriori condizioni previste dalla norma.”