Disabili – dal 01/01/17 nuove regole per le assunzioni obbligatorie
Dal 01/01/17, l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta contestualmente al raggiungimento della soglia di 15 dipendenti computabili.
Non è più possibile sospendere l’obbligo fino alla successiva assunzione.
Dal punto di vista quantitativo, nulla è cambiato:
- un lavoratore disabile, in aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti;
- due lavoratori disabili, in aziende che occupano da 36 a 50 dipendenti;
- il 7% dei lavoratori occupati, in aziende occupano più di 50 dipendenti (oltre all’1% riservato a vedove, orfani o profughi);
Dal 01/01/17, le medesime disposizioni si applicano anche nei confronti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle organizzazioni non lucrative.
I datori di lavoro che, alla data del 01/01/17, hanno alle loro dipendenze almeno quindici lavoratori “computabili” devono presentare richiesta di assunzione di un lavoratore disabile entro 60 giorni a decorrere dal 01/01/17.
I datori di lavoro che d’ora in poi supereranno la soglia dei 14 dipendenti dovranno seguire la stessa regola.
I datori di lavoro che hanno già in forza lavoratori già disabili, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva qualora gli stessi abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%.
Sanzioni
Sempre in tema di collocamento mirato, vale la pena ricordare come il abbia innalzato gli importi sanzionatori in caso di mancata assunzione dei disabili. Per effetto della modifica apportata dal Dlgs 185/2016, trascorsi i 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere i disabili, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento di € 153,20 per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella giornata.