Entro il 31 gennaio i datori di lavoro devono comunicare alle RSU-RSA o alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti i contratti di somministrazione riferiti al 2014.
La comunicazione
- La mancata o tardiva comunicazione comporta l’applicazione della sanzione da € 250,00 a € 1250,00 (art. 18, comma 3bis, D. Lgs. n. 276/03).
- La responsabilità della violazione ricade esclusivamente sull'utilizzatore dei lavoratori somministrati.
- Il termine del 31 gennaio può essere modificato attraverso disposizioni specifiche dei contratti collettivi:
La comunicazione è disciplinata dall'articolo 24, comma 4, lett.d), del D.Lgs. n. 276/03.
In base alla disposizione richiamata, l'utilizzatore.