Da oggi sono efficaci le disposizioni di cui dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015: «qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore».
I chiarimenti INAIL, sono contenuti nella Circolare n. 10 del 21.03.2016 (Schema tecnico)
Da oggi:
- l’obbligo di invio telematico del certificato medico spetta al medico o alla struttura sanitaria che presta la primas assistenza;
- il datore.