Destinatarie le imprese:
-
che abbiano stipulato (dopo il 21.03.14) e abbiano in corso o stipulino, contratti di solidarietà difensiva;
-
che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della poduttività, ovvero un piano di investimenti per il superamento delle inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Riduzione contributiva:
-
riconosciuta dopo il 21 marzo 2014 per l’intera durata del contratto di solidarietà;
-
limite massimo di 24 mesi;
-
misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione delll’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Domanda:
Metalmeccanica – accordo sui contratti a termine
In data 25 settembre 2014 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra Federmeccanica, Assistal ed i sindacati Fim e Uilm, in materia di contratti a termine.
Viene stabilito che il limite numerico (20% dei lavoratori a tempo indeterminato, esclusi apprendisti) deve essere calcolato come media nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre). Ciò a valere anche per l'anno 2014, assumendo come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2014.
Gli eventuali accordi collettivi aziendali potranno individuare limiti quantitativi diversi.
.Per la cassazione, la causale generica annulla il contratto termine
Nei contratti a termine i part-time si computano in proporzione all’orario
In risposta ad un quesito, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere 2/2014, ritiene che le locuzioni "contratti" e "lavoratori", utilizzate nel D.L. n. 34/2014 convertito in legge n. 78/2014 contenente la nuova disciplina del lavoro a termine, debbano intendersi come sinonimi.
Per questo motivo e considerato che nella circolare 18 del 2014 del Ministero del Lavoro non vi sono indicazioni contrarie, la Fondazione Studi dei consulenti del Lavoro ritiene che i part-time a termine debbano essere computati in proporzione all'effettivo orario svolto.Ad esempio, due lavoratori part-time a tempo determinato con una percentuale.
Per le mansioni è sufficiente la determinazione in base al contratto collettivo richiamato
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza 17591 ha stabilito che il patto di prova è valido anche se non fa riferimento specifico e diretto alle mansioni oggetto del medesimo.
Il giudice di legittimità ritiene infatti che sia sufficiente la determinabilità delle mansioni in base al contratto collettivo richiamato.
Sono validi quindi di contratti e i patti di prova in cui la determinazione delle mansioni sia effettuata per relationem e non in forma diretta.
.