- fino al 01/01/2013 10%
- dal 01/01/2013 al 24/09/2015 .
Con sentenza n. 14487 dell’8 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che in merito alla punibilità dell’evasione contributiva sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il Decreto è applicabile a tutte le cause ancora in corso e, quindi, vengono depenalizzati anche i casi di evasione contributiva entro i 10.000 euro verificatisi prima dell’entrata in vigore della citata nuova norma.
.Un quinto delle imprese che hanno beneficiato dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge di Stabilità 2015 e 2016 non ne aveva diritto.
Sono state individuate diverse "manovre" elusive che garantivano il beneficio ma non creavano nuova occupazione "stabile".
Es. In caso di fine e cambio appalto non ci si accorda per il passaggio dei dipendenti, ma se ne assumono di nuovi per beneficiare dell’esonero contributivo. Al contempo, i licenziati beneficiano della NASPI determinando ulteriori costi a carico della collettività.
Di tali comportamenti è stata informata l'Autorità Giudiziaria.
(da Il Sole 24 Ore.
Il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dei contributi nei termini di legge è obbligato in via esclusiva per l’adempimento.
E' escluso il diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest’ultimo.
.Con circolare 17 del 29.01.2015, l’INPS indica alcune ( mancano le indicazioni in ordine alle modalità di “recupero” dell’incentivo) modalità operative per beneficiare dell'esonero contributivo (fino a € 8.060,00 annui)o introdotto dalla legge di stabilità 2015.
Il bonus è riconosciuto anche per le assunzioni obbligatorie per legge o per contratto.
Lo sgravio sarà determinato su base mensile.
Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro del settore privato (in possesso del DURC) che assumono a tempo indeterminato durante tutto il 2015 (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, e somministrati nonché.
Per quest’anno, il lavoro domestico non costerà di più del precedente.
Il basso tasso di inflazione (0,2%) non ha prodotto alcun aumento dei contributi orari.
Ricordiamo che il primo versamento (relativo al trimestre gennaio-marzo) contributivo è fissato per il 10 aprile 2015.
Con riferimento ai versamenti dei contributi per lavoro domestico, si ritiene utile rammentare che non sono previsti “slittamenti” nel caso in cui il giorno di versamento cada di sabato.
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