Corte di Cassazione – sent. n. 22063 del 17.10.2014 – dimissioni annullate – diritto alle retribuzioni – non spetta
In caso di incapacità naturale del lavoratore, che legittimi l’annullamento delle dimissioni rassegnate, lo stesso non avrà diritto alle retribuzioni per il periodo interecorso tra la data delle dimissioni e il reitegro in servizio.
Nel caso di specie, non è perfezionato il sinallagma relativo al rapporto di lavoro in base al quale se non c’è prestazione lavorativa non possono essere pretese le relative retribuzioni. L’assenza di sinallagma può essere superata solo da fonti normative.