INAIL – Da oggi 22.03.2016 – I certificati di infortunio sono inviati dal Medico
Da oggi sono efficaci le disposizioni di cui dall’articolo 21 del Dlgs 151/2015: «qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore».
I chiarimenti INAIL, sono contenuti nella Circolare n. 10 del 21.03.2016 (Schema tecnico)
Da oggi:
- l’obbligo di invio telematico del certificato medico spetta al medico o alla struttura sanitaria che presta la primas assistenza;
- il datore di lavoro continuerà a effettuare la denuncia obbligatoria in modalità telematica all’Inail nei consueti termini (entro due giorni per l’infortunio e cinque per la malattia professionale);
- il datore di lavoro deve indicare nella denuncia i riferimenti del certificato medico resi disponibili telematicamente dall’INAIL;
- il lavoratore deve comunicare al datore di lavoro il numero identificativo del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi;
- la ricerca del certificato medico va effettuata tramite Codice Fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato medico e la data di emissione;
- le sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra, variano da € 1.290,00 a € 7.745,00.
Nel primo periodo, posto che il medico potrà inviare i certificato tramite PEC, il certificato potrebbe non essere disponibile. In questi casi, il datore di lavoro deve indicare nella denuncia il numero identificativo del certificato e la data di rilascio.
Nel caso in cui il datore di lavoro sia impossibilitato ad ottenere il numero identificativo, può indicare un numero fittizio di almeno 6 cifre.
Sono stati predisposti due nuovi moduli per l’invio telematico delle denunce di malattia professionale o di silicosi (Mod. 101-RA) e di infortunio (Mod 4bis RA), entrambi scaricabili dal sito internet dell’Inail nella sezione “Modulistica”
Da oggi, l’obbligo di segnalazione degli infortuni mortali o con prognosi a trenta giorni alle autorità di pubblica sicurezza e alle Dtl non è più a carico del datore di lavoro, ma dell’INAIL.
INAIL – Istruzioni per l’invio del certificato medico dal 22.03.2016