Congedi parentali su base oraria
I contratti collettivi abilitati a disciplinare le modalità di fruizione del congedo parentale di cui al comma 1 dell’art. 32, D.Lgs. 151/2001 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa possono essere anche i contratti collettivi di secondo livello.