Delega di funzioni e sicurezza sul lavoro (Cass. pen. n. 28808/2013)
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia del datore di lavoro.
L’atto di delega deve essere espresso, chiaro e certo.
Esso deve investire persona con capacità e conoscenze tecniche adeguate, alla quale devono essere conferiti i necessari poteri decisionali e di intervento.
Rimane fermo l’obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente e correttamente la delega.
Deve ritenersi escluso che la delega possa essere inespressa o implicita, e che si possa presumerla solo dalla ripartizione interna all’azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell’impresa.