INPS – Semplificazioni per i minori invalidi. Art. 25 del DL 24 giugno 2014, n.90, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n.114 – Minori titolari d’indennità di accompagnamento o di comunicazione.
Minori titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione nonché quelli rientranti nelle previsioni di cui al DM 2 agosto 2007, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide o da sindrome di Down (art. 25, comma 6).
L’erogazione dell’indennità non cessa al raggiungimento della maggiore età, le nuove disposizioni normative stabiliscono ora, per i minori già titolari di tali prestazioni, al raggiungimento della maggiore età il diritto alle seguenti prestazioni:
- pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
- pensione non riversibile a favore dei cittadini maggiorenni sordi.
Non è più necessaria la previa presentazione della domanda in via amministrativa.
E’ quindi richiesto l’accertamento della sola sussistenza degli altri requisiti socio-reddituali previsti dalla legge.
I soggetti che abbiano già presentato domanda di accertamento sanitario non saranno obbligati a sottoporsi all’accertamento.
Tutti i destinatari delle nuove disposizioni saranno in ogni caso tenuti a presentare tempestivamente – al raggiungimento del 18° anno di età – il modello AP70 che attesti il possesso dei requisiti socio-economici previsti dalla normativa vigente.
Ricorrendone i presupposti, le prestazioni saranno in tal modo erogate d’ufficio, con decorrenza dal compimento della maggiore età.
INPS, Mess. n. 7382 del 01.10.2014