Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale.


……gli adempimenti relativi agli iscritti alla Gestione separata che non rientrano nella previsione dell’art. 39 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 e successivo DM 9 luglio 2008 (nel quale invece sono ricompresi i collaboratori, coordinati e continuativi o a progetto, e gli associati in partecipazione) non sono disciplinati dall’art. 1 della legge n. 12/79 citata.

Pertanto gli iscritti alla Gestione separata non rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 39 del dl 25 giugno 2008 n. 112 e gli iscritti alle gestioni autonome degli artigiani e commercianti, in quanto esclusi dall’ambito di applicazione della legge n. 12/79, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell’adempimento delle attività inerenti la gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori familiari.

INPS, Circolare 126 del 07 agosto 2013

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