Titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità che siano dirigenti di società controllate da amministrazioni o enti pubblici. Istruzioni INPS
Con Circolare n. 64 del 28.05.2014, l’INPS fornisce le prime istruzioni applicative in merito all’Art. 3, comma 7 ter, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125: “I dirigenti delle società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari di cui al comma 7-bis, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia ovvero di anzianità, la cui erogazione sia stata già disposta, cessano il proprio rapporto di lavoro improrogabilmente al 31 dicembre 2013, qualora le stesse società abbiano chiuso l’ultimo esercizio in perdita. Alle società medesime è fatto divieto di coprire, mediante nuove assunzioni, le posizioni resesi disponibili in organico con la cessazione dei rapporti di lavoro di cui al periodo precedente. In caso di società con esercizio in avanzo, aidirigenti titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o dianzianità, il trattamento medesimo è sospeso per tutta la duratadell’incarico dirigenziale”.