Accordi collettivi ex lege n. 223/1991 e prepensionamenti
Gli accordi raggiunti nell’ambito delle procedure di mobilità ex art. 4, 5, 16 e 24 della legge n. 223/1991, sono validi ai fini del prepensionamento previsto dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012.
Nei casi di cui agli artt. 4 e 24, della legge n. 223/1991, la mancanza dei requisiti in capo ad uno dei lavoratori, comporta l’invalidazione dell’intero accordo.
Negli altri casi, l’accordo raggiunto può essere convalidato (ma può anche essere previsto ab origine che l’accordo resti valido) successivamente e rimanere dunque valido per una parte di lavoratori.