Corte di Cassazione – Licenziamento -Tutela reale – Indennità sostitutiva – Diritto alle retribuzioni – Esclusione – Sent. n. 22410/2015
Il lavoratore che abbia ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e optato per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità.
In caso di ritardato o mancato pagamento, le somme dovute saranno assoggettate alla disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie e il lavoratore non matura l’ulteriore diritto alle retribuzioni fino all’effettivo pagamento.