Licenziamento – Somministrazione – Termini per l’impugnazione – Cass. n. 2734 del 11.02.2016
La Suprema Corte conferma, nonostante precedenti autorevoli indicazioni contrarie, l’inderogabilità del termine di 60 giorni in caso di impugnazione di contratti di somministrazione.
Il termine decorre:
dalla scadenza – per i contratti a termine;
dalla comunicazione di licenziamento – per i contratti a tempo indeterminato.