Ciò vale anche per i lavoratori in mobilità in deroga che interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un’attività di lavoro a tempo determinato.
Nei casi sopra descritti, non si potrà dar corso alla decretazione regionale....."
Ciò vale anche per i lavoratori in mobilità in deroga che interrompono la fruizione del trattamento per iniziare un’attività di lavoro a tempo determinato.
Nei casi sopra descritti, non si potrà dar corso alla decretazione regionale....."
Con Decreto 19.11.2015, del Ministero del’Economia e delle Finanze, è stato stabilito che non vi sarà rivalutazione degli importi delle pensioni in pagamento.
La disposizione è comunque provvisoria.
."Le riforme dell’articolo 18 si applicano in automatico anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari, perché il parallelismo con il lavoro privato è previsto in modo esplicito dal Testo unico del pubblico impiego."
.Comma 83
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del.
L’articolo 1, comma 239, della menzionata legge n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia. Con circolare n. 120 del 2013 sono state fornite le relative istruzioni secondo le quali il citato articolo 1, comma 239, trova applicazione.
"Il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza."
.
E' stata realizzata la nuova applicazione “Portale contributivo Aziende e Intermediari” che consente il monitoraggio dello stato delle denunce, delle regolarizzazioni e delle rettifiche inviate dalle aziende. L'accesso è consentito alle aziende e agli intermediari in possesso di PIN. L’applicazione è richiamabile dalla sezione “Servizi per le Aziende e Consulenti” nel sito Internet aziendale, www.inps.it home>servizi online> per tipologia di utente>aziende, consulenti e professionisti.
La funzione di filtro consente l’ordinamento e la visualizzazione secondo i criteri selezionati.
INPS Messaggio n. 7099 del 23 novembre 2015."Qualora il demansionamento rappresenti l’unica alternativa praticabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è onere del datore di lavoro, nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, prospettare al lavoratore la possibilità di essere assegnato a mansioni inferiori, senza che sia quest’ultimo a dover preventivamente manifestare la propria disponibilità."
."Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione di richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all’abrogazione della norma, limitando quindi l’indicazione del periodo di fine sospensione ad una data antecedente o coincidente con il 23 settembre 2015) la Direzione centrale dell’Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l’indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data.