- fino al 01/01/2013 10%
- dal 01/01/2013 al 24/09/2015 .
Il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16/II/2016, adottato il 3 febbraio 2016, rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016, prevede un incentivo per l’assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
INPS Circolare n. 89 del." .......appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme.
Analizzando il caso di precedenti rapporti lavorativi tra il medesimo datore di lavoro (o soggetto ad esso riconducibile) la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro così si esprime nel parere n. 2 del 18.04.2016
"L’esonero 2016, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona. Al.
L'INPS, fornisce le indicazioni procedurali per lo svolgimento dei controllo ispettivi, sia documentali che "sul posto", che l'Istituto effettuerà nei confronti dei soggetti che hanno beneficiato degli incentivi "Garanzia Giovani".
.Un quinto delle imprese che hanno beneficiato dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla legge di Stabilità 2015 e 2016 non ne aveva diritto.
Sono state individuate diverse "manovre" elusive che garantivano il beneficio ma non creavano nuova occupazione "stabile".
Es. In caso di fine e cambio appalto non ci si accorda per il passaggio dei dipendenti, ma se ne assumono di nuovi per beneficiare dell’esonero contributivo. Al contempo, i licenziati beneficiano della NASPI determinando ulteriori costi a carico della collettività.
Di tali comportamenti è stata informata l'Autorità Giudiziaria.
(da Il Sole 24 Ore.
Comma 83
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del.
....Omississ ...per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità.
Con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti per la fruizione dello sgravio triennale connesso alle assunzioni a tempo indeterminato.
INPS - Circolare n. 178 del 3 novembre 2015 .