Tag Archives: CIGS

Computo dei limiti di durata massima dei trattamenti di integrazione salariale – Circ. Min. Lav. 17/2017

Per calcolare a ritroso i periodi consentiti di CIG è ora necessario partire dall'ultimo giorno di trattamento.

CIGS: per il computo a ritroso, si deve considerare l’ultimo giorno del mese oggetto di richiesta di intervento e si retrocede di due anni. Per verificare la durata massima di 24 mesi, si devono considerare i periodi autorizzati nei 5 anni precedenti, comprendendovi  anche i mesi di durata dell'intervento in in valutazione.

CIGO:  il criterio è il medesimo, ma considerando la settimana.

I trattamenti concessi prima del 24 settembre 2015 non devono essere computati.

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Ammortizzatori sociali, criteri per la concessione della proroga del trattamento di CIGS

​Con il Decreto n. 95075 del 25 marzo 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha definito, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del d. lgs 14/09/2015 n. 148, i criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento  del personale.

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Cigs e contratti di solidarietà – Circolare 30 del 09.11.2015

Con Circolare n. 30 del 09.11.2015, il Ministero fornisce i primi chiarimenti sulla nuova disciplina.

Possono accedere alla CIGS:

  • le imprese cooperative (e loro consorzi) che trasformano e manipolano prodotti agricoli;
  • le cooperative che commercializzano prodotti agricoli,che occupano mediamente più di 50 dipendenti (media calcolata in base al semestre precedente).

Proroghe:

  • si applica la precedente disciplina a quelle riferite a programmi di ristrutturazione/riorganizzazione e/o per contratti di solidarietà già presentati al 24 settembre 2015,  (procedimento amministrativo, al contributo addizionale -esenzione per i Cds- e al Tfr);
  • si applica la precedente disciplina alle richieste Cigs del secondo anno di.
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CIGS e concordato preventivo con o senza cessione di beni

Il trattamento straordinario di integrazione salariale deve essere concesso, ai sensi del novellato art. 3, comma 1, L. n. 223/1991, anche ai lavoratori di imprese ammesse a concordato preventivo, con o senza cessione dei beni. Si evidenzia inoltre che, in forza dell’art. 2, comma 70, L. n. 92/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l’art. 3 in esame si considera abrogato, determinando evidentemente l’inapplicabilità stessa del D.M. Ne consegue che da tale data non sarà più possibile la concessione di CIGS in base alla suddetta disposizione normativa. Interpello 23/2013.
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