Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art.6, del D.L. n. 519/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2015. Con l’occasione, ad esito degli accertamenti in ordine alla sussistenza delle risorse finanziarie, si forniscono le istruzioni per il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla medesima legge a valere sulle somme residue dello stanziamento 2014.
Tag Archives: Contratti di Solidarietà;
Contratto di solidarietà difensivo – Trasformazione part-time in full-time e viceversa – Interpello 14/2016
Ministero del Lavoro - Interpello 14/2016
Il quesito:
l’istante chiede se in costanza di contratto di solidarietà sia possibile la trasformazione di contratti di lavoro part-time in contratti di lavoro full-time e viceversa, ferma restando l’assenza di incrementi dell’organico aziendale nell’ambito della categoria di personale interessata e nel rispetto del monte ore di solidarietà oggetto di accordo tra le parti per ciascuna categoria di lavoratori interessati.
La risposta in sintesi:
"...in riferimento al quesito posto appare possibile, laddove il carattere strutturale del part-time sia stato già.
Cigs e contratti di solidarietà – Circolare 30 del 09.11.2015
Con Circolare n. 30 del 09.11.2015, il Ministero fornisce i primi chiarimenti sulla nuova disciplina.
Possono accedere alla CIGS:
- le imprese cooperative (e loro consorzi) che trasformano e manipolano prodotti agricoli;
- le cooperative che commercializzano prodotti agricoli,che occupano mediamente più di 50 dipendenti (media calcolata in base al semestre precedente).
Proroghe:
- si applica la precedente disciplina a quelle riferite a programmi di ristrutturazione/riorganizzazione e/o per contratti di solidarietà già presentati al 24 settembre 2015, (procedimento amministrativo, al contributo addizionale -esenzione per i Cds- e al Tfr);
- si applica la precedente disciplina alle richieste Cigs del secondo anno di.
Inps – Domande di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa prima e dopo il 24 settembre 2015.
Con Messaggio n. 5919 del 24.09.2015, l'Inps chiarisce che, visto quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 "le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti al 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina".
"Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi dopo il 24 settembre 2015, dovranno , invece, seguire la nuova disciplina."
"Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti alla.
Ammortizzatori sociali-contratti di solidarietà-integrazione
Ad oggi i contratti di solidarietà di tipo A (di imprese che hanno diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria) possono contare su un'integrazione al 60%.
Sono in corso le procedure per ottenere un'integrazione al 70% come per il 2014.
Per ora non hanno copertura finanziaria di contratti di solidarietà di tipo B (imprese che non hanno accesso alla cassa integrazione straordinaria).
.Min.Lavoro: concessione delle riduzioni contributive per i contratti di solidarietà
Destinatarie le imprese:
-
che abbiano stipulato (dopo il 21.03.14) e abbiano in corso o stipulino, contratti di solidarietà difensiva;
-
che abbiano individuato strumenti volti a realizzare un miglioramento della poduttività, ovvero un piano di investimenti per il superamento delle inefficienze gestionali o del processo produttivo.
Riduzione contributiva:
-
riconosciuta dopo il 21 marzo 2014 per l’intera durata del contratto di solidarietà;
-
limite massimo di 24 mesi;
-
misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione delll’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Domanda: