La Suprema Corte ha precisato riconosciuto che l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 può essere applicato ai soli contratti a termine stipulati dopo il 25 giugno 2015.
Per i contratti stipulati prima del 25.06.2015, e per i quali è pendente un giudizio, si applica il regime di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, della legge 183/2010.
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