1. Pensione di vecchiaia
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L’articolo 1, comma 239, della menzionata legge n. 228 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2013 un nuovo istituto di cumulo che consente agli iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima di cumulare i periodi non coincidenti ai fini del conseguimento di un’unica pensione di vecchiaia. Con circolare n. 120 del 2013 sono state fornite le relative istruzioni secondo le quali il citato articolo 1, comma 239, trova applicazione.