"Il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza."
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"Il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza."
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"Qualora il demansionamento rappresenti l’unica alternativa praticabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è onere del datore di lavoro, nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, prospettare al lavoratore la possibilità di essere assegnato a mansioni inferiori, senza che sia quest’ultimo a dover preventivamente manifestare la propria disponibilità."
.La Suprema Corte, ribadisce gli elementi necessari affinché si configuri l'ipotesi di mobbing:
a) più comportamenti persecutori, sistematici e per un periodo prolungato tenuti dal datore di lavoro (suoi preposti, sostituti, ecc. , ma anche da colleghi)
b) lesione della salute, della personalità e della dignità del dipendente
c) nesso di causa/effetto tra i comportamenti citati e lo stato psicofisico conseguente del lavoratore/trice
d) esistenza dell'animus (intento) persecutorio che deve essere comune a tutti i comportamenti lesivi.
Inoltre, la Corte precisa che nella domanda di risarcimento dei danni da mobbing si ritiene compresa.