La Sezione lavoro ha affermato il principio secondo cui, in tema di tutela contro le discriminazioni di genere, l’art. 40 del Codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, prevede un alleggerimento dell’onere della prova in favore della parte ricorrente, tenuta solo a fornire elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza dei comportamenti discriminatori lamentati..
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