Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare non si computano né nella indennità di anzianità (fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto.
I versamenti effettuati dal datore al fondo pensione non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà cosi escludendosi che questi abbiano natura retributiva.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16593 del 3 luglio 2013..
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