"L’assenza ingiustificata non può ritenersi meno grave per il fatto che il datore di lavoro abbia demansionato il dipendente, anche con una completa inattività del lavoratore stesso."
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Licenziamento – Termine iniziale per l’irrogazione della sanzione espulsiva Cass. 8180 del 22 aprile 2016
"Anche se il lavoratore ha presentato le giustificazioni prima del decorso integrale dei cinque giorni previsto dall’art. 7, comma 5, della legge 300/1970, il termine finale per l’irrogazione della misura sanzionatoria espulsiva del licenziamento previsto dal contratto collettivo decorre, comunque, dalla scadenza del termine di legge per le controdeduzioni."
"Anche nel caso in cui il dipendente presenti le proprie memorie difensive, prima del completo decorso dei 5 giorni previsti dall'art. 7 della L. n° 300/70, le tempistiche a disposizione del datore di lavoro, per l'adozione dell'idoneo provvedimento disciplinare, non subiscono alcuna modifica se la contrattazione collettiva di riferimento fissa tali termini in.
Concetto di aliunde perceptum nel risarcimento per licenziamento – Cass. n. 7685 del 18 aprile 2016
Nella misura del risarcimento dovuto in caso di reintegra per licenziamento illegittimo non può essere detratto (quale “aliunde perceptum“), ciò che il lavoratore aveva continuato a percepire in forza di un’altra attività prestata prima del licenziamento e continuata dopo il recesso.
.Depenalizzazione dell’evasione contributiva anche per le cause ancora in corso Cass. n. 14487 dell’8 aprile 2016,
Con sentenza n. 14487 dell’8 aprile 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che in merito alla punibilità dell’evasione contributiva sotto la soglia dei 10.000 euro, prevista dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, il Decreto è applicabile a tutte le cause ancora in corso e, quindi, vengono depenalizzati anche i casi di evasione contributiva entro i 10.000 euro verificatisi prima dell’entrata in vigore della citata nuova norma.
.Licenziamento illegittimo per furto di scarsissimo valore – Cass. n. 6764 del 12 aprile 2016
La Corte di Cassazione ha ritenuto eccessivo, annullandolo, un provvedimento di licenziamento di una impresa che aveva inteso punire un proprio capo reparto che non aveva pagato merce (mesa in tasca forse per riflesso automatico) del valore pari a € 2,90.
Il "modico valore" può quindi determinare la punibilità.
.Sicurezza sul Lavoro – Obbligo di vigilanza del datore di Lavoro Cass. n. 8883/2016
"Non incombe sul datore di lavoro un obbligo di vigilanza assoluta nei confronti dei singoli lavoratori in quanto, una volta forniti tutti i mezzi protettivi idonei e dopo aver adempiuto alle proprie obbligazioni, non risponde di una condotta imprevedibilmente colposa degli stessi."
.Infortunio in Itinere in bicicletta – Cass. n. 7313 del 13 aprile 2016
"Ai fini della valutazione dell’uso della bicicletta per la percorrenza dell’itinerario tra il posto di lavoro e la residenza, occorre considerare non soltanto la distanza ma anche gli standard comportamentali esistenti, tra i quali quello di favorire l’uso di questo mezzo anche alla luce dell’entrata in vigore dal 2 febbraio 2016 della L. n. 221/2015 (c.d. collegato ambientale), del quale è necessario tenere conto in via interpretativa, seppur successiva all’infortunio."
.Licenziamento – Periodo di comporto – Cassazione n. 7433/2016
"Se un lavoratore malato supera il periodo di comporto perché, pur chiedendo le ferie, queste non sono state concesse dal datore di lavoro (senza alcuna motivazione connessa ad esigenze organizzative), il successivo licenziamento va considerato come invalido."
Secondo la Giurisprudenza, è possibile e legittimo sostituire la malattia con la fruizione delle ferie maturate ma non ancora godute, con il fine esplicito di sospendere la decorrenza del periodo di comporto.
Licenziamento – Corretto in caso di svolgimento di altra attività durante periodo di malattia
È valido il licenziamento del dipendente che durante il periodo di malattia svolge altre attività, incompatibili con il pur regolare certificato di malattia.
Il principio è valido anche in caso di assenza per fruizione di congedi parentali.
Il comportamento del lavoratore pone in essere una violazione dei doveri di correttezza e buona fede che giustifica il recesso del datore di lavoro.
Questi i principi giuridici posti alla base di un licenziamento convalidato in via definitiva dalla Corte di cassazione (sentenza 6054/16).
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