Il datore di lavoro è responsabile penalmente dell’infortunio causato da attrezzature pericolose per i lavoratori lasciate da precedenti società presenti nell’appalto qualora non abbia provveduto a rimuoverle.
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Corte di Cassazione – sent. n. 22063 del 17.10.2014 – dimissioni annullate – diritto alle retribuzioni – non spetta
Nel caso di specie, non è perfezionato il sinallagma relativo al rapporto di lavoro in base al quale se non c'è prestazione lavorativa non possono essere pretese le relative retribuzioni. L'assenza di sinallagma può essere superata solo da fonti normative.
.Corte di Cassazione, sent. n. 21250 dell’8.10.2014: omesse comunicazioni all’Inps – evasione contributiva
L’omessa, tardiva o infedele denuncia mensile all’Inps di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, sebbene registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l’ipotesi di evasione contributiva e non la meno grave fattispecie di omissione contributiva.
Grava sul datore di lavoro inadempiente l’onere di provare la sua buona fede e la mancanza dell’intento fraudolento.
Corte di Cassazione, sent. n. 20826 del 2.10.2014 – Indennità di disoccupazione e attività di collaborazione
"Il soggetto che svolge una collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditivià e caratterizzata da un coordinamento con la struttura imprenditoriale del committente e da una continuità della prestazione, perde lo stato di bisogno connesso alla disoccupazione involontaria. Viene meno quindi il diritto all’indennità di disoccupazione o mobilità mobilità."
.Giurisprudenza di merito – Roma – : licenziamento – obbligo di ricollocazione – trasformazione da tempo determinato a tempo inderminato
Trib. Roma, Sentenza n. 8472 del 22 settembre 2014.
Il licenziamento per giustificato motivo è illegittimo, con necessario risarcimento, quando il datore di lavoro non ha offerto un posto anche di livello inferiore, pur ricorrendone le condizioni.
Nella fattispecie concreta, il datore di lavoro aveva trasformato un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato tre mesi prima del licenziamento di altro dipendente.
Il contratto trasformato conemplava mansioni inferiori rispetto a quelle assegnate al lavoratore licenziato.
Il datore di lavoro è stato condannato al pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di.
Per la cassazione, la causale generica annulla il contratto termine
Esodati in pensione anche se hanno ripreso a lavorare
Il tribunale di Perugia ribadisce il rango di fonte secondaria del decreto ministeriale 1 giugno 2012, con il quale era stato introdotto il requisito dell'assenza di "successiva rioccupazione" per la richiesta del trattamento di quiescenza a seguito di risoluzione del rapporto di lavoro per effetto di accordo collettivo e o individuale incentivato.
In considerazione della diversa forza degli atti normativi , il Giudice adito riconosce il diritto all'accesso alla pensione ad un lavoratore che dopo le dimissioni incentivate aveva trovato un nuovo impiego. Il tribunale sostiene che i requisiti da prendere in considerazione sono quelli stabiliti dalla norma primaria (DL. 201/11).
Per le mansioni è sufficiente la determinazione in base al contratto collettivo richiamato
La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza 17591 ha stabilito che il patto di prova è valido anche se non fa riferimento specifico e diretto alle mansioni oggetto del medesimo.
Il giudice di legittimità ritiene infatti che sia sufficiente la determinabilità delle mansioni in base al contratto collettivo richiamato.
Sono validi quindi di contratti e i patti di prova in cui la determinazione delle mansioni sia effettuata per relationem e non in forma diretta.
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