Nei casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’onere della prova della sussistenza del "motivo" incombe, per espressa disposizione legislativa, sul datore di lavoro (articolo 5, legge 604/66).
La sentenza della Cassazione 5592.2016 in parola, impone al datore di lavoro anche l'onere di provare l’impossibilità di un diverso utilizzo del lavoratore, senza che il lavoratore sia tenuto a fornire alcuna indicazione in merito.
Alla luce di tale orientamento, il datore dovrà fornire in giudizio l’elenco delle assunzioni fatte nel semestre successivo al licenziamento, e dimostrare per ciascuna di esse che i relativi compiti non potevano essere assegnati al.