....Omississ ...per quanto concerne la fattispecie della fusione per incorporazione appare possibile richiamare il disposto di cui all’art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale “si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un’attività economica organizzata (…) che conserva nel trasferimento la propria identità”, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato (v. cfr. Cass. civ., Sez. Lav., n. 17418/2005); il comma 5 della medesima norma precisa, inoltre, che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono ope legis con il cessionario senza soluzione di continuità.
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INPS – Assunzioni agevolate – Sgravio triennale – Ulteriori istruzioni
Con la circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l'INPS fornisce ulteriori chiarimenti per la fruizione dello sgravio triennale connesso alle assunzioni a tempo indeterminato.
INPS - Circolare n. 178 del 3 novembre 2015 .Corte di Cassazione -Jobs Act – Contratto a termine – conversione – sent. 21266 del 20 ottobre 2015
La Suprema Corte ha precisato riconosciuto che l’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2015 può essere applicato ai soli contratti a termine stipulati dopo il 25 giugno 2015.
Per i contratti stipulati prima del 25.06.2015, e per i quali è pendente un giudizio, si applica il regime di cui all'articolo 32, commi 5 e 6, della legge 183/2010.
.Corte di Cassazione – Licenziamento disciplinare – sentenze 20540 – 20545 – del 13 ottobre 2015
Con le sentenze in parola, la Suprema Corte riprende il tema del "fatto contestato" ribadendo che qualora il esso presupponga anche un elemento psicologico (elemento non materiale), questo diventa parte integrante del fatto e soggetto ad accertamento.
Tale interpretazione deve essere tenuta in considerazione anche con riferimento al contratto di lavoro a "tutele crescenti”: ai fini del licenziamento, il fatto materiale sussiste quando ha rilevanza giuridica ed è illecito.
.INPS – Datori di lavoro agricolo – esonero triennale e riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate
Apprendistato – Normativa
Codice civile (artt. 2130-2134)
L. 19 gennaio 1955, n. 25 - Disciplina dell'apprendistato
L. 8 agosto 1985, n. 443 -Legge-quadro per l'artigianato (art. 4)
L. 24 giugno 1997, n. 196 - Norme in materia di promozione dell'occupazione (art. 16)
D.M. 28 febbraio 2000 - Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore aziendale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della legge n. 196 del 24 giugno 1997, recante: "Norme in materia di promozione dell'occupazione".
Inps – Domande di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa prima e dopo il 24 settembre 2015.
Con Messaggio n. 5919 del 24.09.2015, l'Inps chiarisce che, visto quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 "le domande per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa precedenti al 24 settembre 2015, data di entrata in vigore del decreto, potranno continuare ad essere presentate dalle aziende con le consuete modalità, previste nella previgente disciplina".
"Le domande per gli eventi di sospensione o riduzione verificatisi dopo il 24 settembre 2015, dovranno , invece, seguire la nuova disciplina."
"Al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’elenco degli addetti alla.
Assunzioni agevolate – Normativa e Prassi
Comma 118.
Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori.
INPS – Prime istruzioni per l’esonero contributivo per assunzioni 2015
Con circolare 17 del 29.01.2015, l’INPS indica alcune ( mancano le indicazioni in ordine alle modalità di “recupero” dell’incentivo) modalità operative per beneficiare dell'esonero contributivo (fino a € 8.060,00 annui)o introdotto dalla legge di stabilità 2015.
Il bonus è riconosciuto anche per le assunzioni obbligatorie per legge o per contratto.
Lo sgravio sarà determinato su base mensile.
Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro del settore privato (in possesso del DURC) che assumono a tempo indeterminato durante tutto il 2015 (ammessi anche i dirigenti, i soci di cooperative se subordinati, e somministrati nonché.