"Il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza."
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"Il dipendente privato delle sue mansioni dall’azienda non può essere licenziato per essersi assentato senza motivazione dal lavoro, in quanto la mancata attribuzione di mansioni rende irrilevante la sua presenza."
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"Qualora il demansionamento rappresenti l’unica alternativa praticabile al licenziamento per giustificato motivo oggettivo è onere del datore di lavoro, nel rispetto dei principi generali di buona fede e correttezza, prospettare al lavoratore la possibilità di essere assegnato a mansioni inferiori, senza che sia quest’ultimo a dover preventivamente manifestare la propria disponibilità."
.Il lavoratore che abbia ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e optato per l’indennità sostitutiva di 15 mensilità.
In caso di ritardato o mancato pagamento, le somme dovute saranno assoggettate alla disciplina dell’inadempimento delle obbligazioni pecuniarie e il lavoratore non matura l’ulteriore diritto alle retribuzioni fino all'effettivo pagamento.
.Qualora il lavoratore utilizzi la casella di posta elettronica e la navigazione in internet per un tempo non rilevante in relazione alla sua attività lavorativa e ai compiti affidati, non si concretizza la gravità del comportamento in funzione della giusta causa di licenziamento.
.Anche in situazione di crisi aziendale il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo peno a part time non costituisce valido motivo di licenziamento.
La Suprema Corte conferma i contenti di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 61/2000, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n.81/2015, secondo i quali il mancato consenso del lavoratore alla modifica del proprio regime orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
.Con le sentenze in parola, la Suprema Corte riprende il tema del "fatto contestato" ribadendo che qualora il esso presupponga anche un elemento psicologico (elemento non materiale), questo diventa parte integrante del fatto e soggetto ad accertamento.
Tale interpretazione deve essere tenuta in considerazione anche con riferimento al contratto di lavoro a "tutele crescenti”: ai fini del licenziamento, il fatto materiale sussiste quando ha rilevanza giuridica ed è illecito.
.Nel caso in cui i principi cardine dell'organizzazione aziendale devono ritenersi conosciuti da una determinata funzione o posizione aziendale, non è necessario che siano indicati in un codice disciplinare affisso in bacheca perché la loro violazione possa dar luogo a un legittimo licenziamento disciplinare.
.Nel caso di specie, non è perfezionato il sinallagma relativo al rapporto di lavoro in base al quale se non c'è prestazione lavorativa non possono essere pretese le relative retribuzioni. L'assenza di sinallagma può essere superata solo da fonti normative.
.Trib. Roma, Sentenza n. 8472 del 22 settembre 2014.
Il licenziamento per giustificato motivo è illegittimo, con necessario risarcimento, quando il datore di lavoro non ha offerto un posto anche di livello inferiore, pur ricorrendone le condizioni.
Nella fattispecie concreta, il datore di lavoro aveva trasformato un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato tre mesi prima del licenziamento di altro dipendente.
Il contratto trasformato conemplava mansioni inferiori rispetto a quelle assegnate al lavoratore licenziato.
Il datore di lavoro è stato condannato al pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di.