La Corte di Cassazione, con sentenza 17180, stabilisce il principio per cui, in caso di reintegra di istituti previdenziali assicurativi possono richiedere il pagamento dei contributi relativi al periodo intercorrente tra la data del licenziamento e la reintegra.
L'obbligo contributivo sussiste anche nel caso di "chiusura" della vertenza mediante una transazione, nella quale lavoratore rinuncia alla reintegra contro il pagamento di una determinata somma. Tale somma non perde sua natura retributiva indipendentemente dalla qualificazione indicata nell'atto transattivo.
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