L’omissione di cautele da parte del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di Lavoro inadempiente rispetto agli obblighi connessi alle misure di prevenzione e vigilanza.
Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri di abnormità, imprevedibilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute.
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