Tag Archives: Sgravi Contributivi

Esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato – art. 1, comma 178, L. n. 208/2015 – Interpello n. 17, del 20.05.2016

" .......appare possibile fruire del beneficio di cui all’art. 1 comma 178, L. n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) entro il limite previsto di 24 mesi, nel caso in cui l’assunzione riguardi un lavoratore per il quale l’esonero contributivo sia stato già usufruito da parte di un diverso datore di lavoro in ragione di un precedente contratto a tempo indeterminato successivamente risolto, a condizione che il datore di lavoro che assume non sia una società controllata dal precedente datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e ferme.

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INPS – Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative all’anno 2014 e su quelle stanziate per l’anno 2015. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti – Circ. n. 77 del 10.05.2016

Con la presente circolare, si forniscono le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, fruiscono degli sgravi contributivi previsti dall’art.6, del D.L. n. 519/1996 e successive modificazioni e integrazioni a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2015. Con l’occasione, ad esito degli accertamenti in ordine alla sussistenza delle risorse finanziarie, si forniscono le istruzioni per il conguaglio degli sgravi contributivi di cui alla medesima legge a valere sulle somme residue dello stanziamento 2014.

INPS -.

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Il nuovo possibile sgravio contributivo per le assunzioni 2016

Disegno di Legge di stabilità 2016

Comma 83

Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento del.

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