D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (artt. 30-40)
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Licenziamento – Somministrazione – Termini per l’impugnazione – Cass. n. 2734 del 11.02.2016
La Suprema Corte conferma, nonostante precedenti autorevoli indicazioni contrarie, l'inderogabilità del termine di 60 giorni in caso di impugnazione di contratti di somministrazione.
Il termine decorre:
dalla scadenza - per i contratti a termine;
dalla comunicazione di licenziamento - per i contratti a tempo indeterminato.
.Entro il 31 gennaio la comunicazione dei lavoratori somministrati
Entro il 31 gennaio i datori di lavoro devono comunicare alle RSU-RSA o alle categorie delle organizzazioni sindacali i dati inerenti i contratti di somministrazione riferiti al 2014.
La comunicazione
- La mancata o tardiva comunicazione comporta l’applicazione della sanzione da € 250,00 a € 1250,00 (art. 18, comma 3bis, D. Lgs. n. 276/03).
- La responsabilità della violazione ricade esclusivamente sull'utilizzatore dei lavoratori somministrati.
- Il termine del 31 gennaio può essere modificato attraverso disposizioni specifiche dei contratti collettivi:
La comunicazione è disciplinata dall'articolo 24, comma 4, lett.d), del D.Lgs. n. 276/03.
In base alla disposizione richiamata, l'utilizzatore.