"Anche se il lavoratore ha presentato le giustificazioni prima del decorso integrale dei cinque giorni previsto dall’art. 7, comma 5, della legge 300/1970, il termine finale per l’irrogazione della misura sanzionatoria espulsiva del licenziamento previsto dal contratto collettivo decorre, comunque, dalla scadenza del termine di legge per le controdeduzioni."
"Anche nel caso in cui il dipendente presenti le proprie memorie difensive, prima del completo decorso dei 5 giorni previsti dall'art. 7 della L. n° 300/70, le tempistiche a disposizione del datore di lavoro, per l'adozione dell'idoneo provvedimento disciplinare, non subiscono alcuna modifica se la contrattazione collettiva di riferimento fissa tali termini in.