Le quote di TFR accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare non costituiscono retribuzione.
Le somme accantonate dal datore di lavoro per la previdenza complementare non si computano né nella indennità di anzianità (fino al 31 maggio 1982) né nel trattamento di fine rapporto.
I versamenti effettuati dal datore al fondo pensione non sono assoggettati a contribuzione Inps ma solo ad un contributo di solidarietà cosi escludendosi che questi abbiano natura retributiva.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n. 16593 del 3 luglio 2013.