Distacco dall’estero in Italia: irregolarità-sanzioni. Nota INL 5398 del 10 giugno 2019

 

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa il punto sulle sanzioni in caso di violazioni nel distacco di lavoratori da un’impresa stabilita in un altro Stato dell’Unione europea in favore di una propria unità produttiva in Italia

  • la sanzione si applica al solo distaccante estero
  • l’unità produttiva in Italia si considera autonoma sede secondaria solo se risulta iscritta nel Registro delle imprese ed è identificata in Italia attraverso un proprio rappresentante legale
  • in caso di distacco non autentico il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione
  • esclusa l’automaticità dell’imputazione dei contributi previdenziali
  • sanzione pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione
  • la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro
  • esclusa l’applicazione della sanzione per lavoro nero
  • la circolare 10/2018 dell’Inl ha esteso il regime della responsabilità solidale per i debiti contributivi anche in caso di appalto illecito
  • la responsabilità solidale può essere attivata dal lavoratore entro due anni dalla cessazione del distacco e trova applicazione in tutti i settori produttivi.

 

Inl-nota-5398-2019

Circolare-n-10-del-11/07/2018-Appalto-illecito-e-inadempienze-retributive-e-contributive

Circolare-n-3-dell-11/02/2019-somministrazione-fraudolenta

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